Art. 4.
(Istituzione del Fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

      1. Al fine di potenziare i sistemi di trasporto collettivo è istituito il Fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale, di seguito denominato

 

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«Fondo». Le risorse del Fondo sono così ripartite: un terzo alle regioni da destinare al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire un apposito fondo da destinare al rinnovo del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative; un terzo agli enti locali, da destinare allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi dovuti per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.
      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità del servizio.
      3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le rispettive forme di autonomia previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.